Reddito di liberta'

Pubblicato il 9 dicembre 2021 • Sociale

L’articolo 3, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020 ha introdotto un contributo denominato “Reddito di Libertà”, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.

 

La misura consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. La misura, inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito.

 

Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno e le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

 

Presentazione delle domande: sul portale INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, oppure tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello allegato alla circolare.

 

Le domande non ammesse “per insufficienza di budget potranno essere accolte in un momento successivo.

Per maggiori dettagli consultare il sito dell'INPS al seguente link: https://www.inps.it/news/reddito-di-liberta-per-donne-vittime-di-violenza-requisiti-e-domanda

Si allegano alla presente news la circolare INPS n.166 del 08.11.2021 e i relativi allegati.

 
Circolare_numero_166_del_08-11-2021
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Allegato_n_2
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