Iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari
Ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 10/04/1951, n.287, presso ogni Comune sono istituiti due Albi per i Giudici Popolari, rispettivamente l'Albo per i Giudici Popolari delle Corti d'Assise e l'Albo per i Giudici Popolari delle Corti d'Assise d'Appello.
Ciascun Albo è composto da un elenco di cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (ad es. scuola dell'obbligo per la Corte d'Assise e diploma superiore per la Corte d'Appello) e che possono essere chiamati (su sorteggio delle rispettive Corti) a svolgere la funzione di Giudici Popolari nei processi rispettivamente di primo (Corte d'Assise) e di secondo grado (Corte d'Assise d'Appello) così come specificato nel manifesto pubblicato
La funzione di Giudice Popolare è obbligatoria.
Entro il Mese di Aprile degli anni dispari, ogni Comune provvede all'affissione del Manifesto con cui dà avviso a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti di inoltrare domanda di iscrizione entro e non oltre il 31 Luglio.
La richiesta di iscrizione, con allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, può essere presentata all’Ufficio Elettorale del Comune di Inzago tramite:
- E-mail: demografici@comune.inzago.mi.it;
- Pec: demografici.comuneinzago@legalmail.it;
- Consegna, previo appuntamento, allo Sportello Polifunzionale "COMUNE APERTO" Via Piola 10 telefonando il n. 02.954398 digitare interno 01;
Si precisa inoltre che, in caso di mancanza e/o basso numero di richieste volontarie di iscrizioni entro il termine suddetto, l’iscrizione potrà avvenire anche d’ufficio con l’individuazione dei candidati tra i cittadini residenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Le domande di iscrizione e le eventuali iscrizioni d'ufficio saranno oggetto di apposito Verbale della Commissione Comunale per i Giudici Popolari che verrà adottato entro il 31 agosto.
Normativa di riferimento Legge 10/04/1951, n. 287 recante “Riordinamento dei giudizi di Assise”, come modificata dalle leggi 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441.