Coronavirus: DPCM dell’8 marzo 2020 - DISPOSIZIONI VALEVOLI SINO AL 3 APRILE
Si pubblicano, in sintesi, le principali disposizioni previste dal DPCM dell'8 marzo 2020, valevoli fino al 3 aprile.
Sospensione di:
- eventi sportivi di ogni ordine e disciplina. Sono consentiti solo gli allenamenti degli atleti professionisti e di categoria assoluta in impianti a porte chiuse ovvero all’aperto senza pubblico;
- manifestazioni organizzate, pubbliche e private, al chiuso e all’aperto a carattere: culturale, ludico, sportivo, religioso, fieristico;
- attività ed eventi in: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, bingo, discoteche e simili;
- servizi educativi e all’infanzia (asili nido e materne incluse, o luoghi ad essi assimilabili per servizi di cura e/o educativi);
- scuole di ogni ordine e grado e le attività didattiche in presenza, Università per anziani, nonché le attività formative svolte da enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di tali attività formative a distanza. È da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza (Organi collegiali scolastici, le Commissioni comunali tipo mensa e similari sono sospese).
- procedure concorsuali, eccetto quelle in cui ci si limita a valutare i curricula, esami di idoneità alla motorizzazione.
Chiusura di
- centri commerciali e mercati nei festivi e prefestivi;
- palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, circoli ricreativi o aggregativi per anziani;
- musei e luoghi di cultura, Biblioteche;
- luoghi di culto, condizionati ad adozione di misure organizzative che permettono di evitare assembramenti. Matrimoni e funerali, valgono le precedenti prescrizioni oggi generali: cerimonie religiose sospese, matrimoni e celebrazioni esequiali sospesi. Consentiti, tuttavia, la benedizione del sepolcro e il rito della sepoltura;
- Oratori;
- Bar e ristoranti dalle ore 18.00. Aperti dalle 6 alle 18.00, il gestore deve garantite le distanze tra clienti di almeno un metro. Pizzerie d’asporto e gelaterie devono fare rispettare le misure di sicurezza, ma non ricadono nella chiusura delle 18.00, vietata la somministrazione al tavolo. Disattendere le disposizioni comporta la sospensione dell’attività.
- delle attività commerciali medie, grandi strutture, esercizi commerciali interni a centri commerciali e mercati nelle giornate festive e prefestive ad esclusione di farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari in essi ospitati. Nelle altre giornate è consentito l’accesso contingentato e comunque con il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Disattendere le disposizioni, comporta la sospensione dell’attività.
PROMOZIONE:
- dello smart working;
- di congedi ordinari e ferie;
- di riunioni in modalità da remoto.
PRESCRIZIONI DI CARATTERE SANITARIO:
- tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- limitare gli spostamenti di persone fisiche all'interno dei medesimi territori (da art.1 del DPCM) “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;
- febbre (maggiore di 37,5° C), è raccomandato di rimanere nella propria abitazione e contattare il proprio medico curante;
- chi soffre di problemi respiratori o sintomatologie o patologie similari deve limitare al massimo i contatti sociali;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
TEMI INTERPRETATI CON RAGIONEVOLEZZA
Circa la mobilità interna ed esterna la regione: evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale e all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (non servono certificazioni del datore di lavoro) o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito la circolazione di merci. Sul punto alleghiamo le due disposizioni Ministeriali.
Estetista, parrucchiere e dentista: attività permesse per appuntamento, col rispetto dell'utilizzo delle protezioni professionali per i dipendenti.
Limitazioni all’accesso dei visitatori nelle RSA, stabilita dalla direzione della struttura.
Attività all’aperto in parchi pubblici: no assembramenti e distanze tra persone da rispettare.
Attività con licenza multipla: rispettano le disposizioni per singola licenza (ad esempio tabaccheria con bar, bar chiude, tabaccaio aperto; gelateria con bar, bar chiude, gelateria aperta), garantendo le norme di sicurezza.