PROROGA ACCENSIONE RISCALDAMENTI
Pubblicato il 23 aprile 2024
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Comune
Considerate le particolari condizioni climatiche di questi giorni, dopo il 15 aprile il responsabile degli impianti di riscaldamento di ogni stabile può deciderne l’accensione per una durata massima di 7 ore giornaliere.
Le disposizioni di legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, art.4 commi 2 e 3) prevedono che dal 15 ottobre al 15 aprile l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale sia consentito nel rispetto dei limiti di 14 ore giornaliere. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.