Adempimenti in materia di propaganda elettorale

Ultima modifica 24 settembre 2021

Adempimenti in materia di propaganda elettorale

Con riferimento alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali del 3-4 Ottobre 2021, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta (legge 4 aprile 1956, n.212)

Le Giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 31 agosto e giovedì 2 settembre 2021, ai sensi degli artt. 2 e
3 della legge n. 212/1956 citata, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le Giunte dovranno provvedere all’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sulle ammissioni delle liste/candidature.

Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare correttamente gli spazi, le
Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali dovranno comunicare
immediatamente le proprie decisioni (con i numeri d’ordine definitivi derivanti dal
sorteggio/rinumerazione delle liste ammesse), oltre che alle Prefetture-UU.TT.G. competenti, anche ai sindaci dei comuni stessi.

2) Riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 3 settembre
2021, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n.130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 3 settembre 2021, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975.

Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

4) Installazione di strutture fisse (c.d. gazebo)

L’utilizzazione di strutture fisse (c.d. gazebo) a fini di propaganda elettorale può
essere consentita, ferma restando la disciplina vigente sull’occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Tali strutture, tuttavia, stante il divieto di affissioni di manifesti al di fuori degli spazi
consentiti o di altre forme di propaganda (luminosa o figurativa) a carattere fisso in luogo pubblico, sia all’interno che all’esterno non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, drappi, striscioni, manifesti, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; tuttavia, si esprime l’avviso, come già rappresentato con precedente circolare della Prefettura di Milano n.48 del 21 marzo 2006, che le bandiere dei partiti e movimenti politici non siano riconducibili a forme di propaganda a carattere fisso quando servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo.

5) Uso di locali comunali
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma
1, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme
regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

6) Agevolazioni fiscali
Nei novanta giorni precedenti l’elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20 della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e
periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a  manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

7) Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
L’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, ha introdotto limiti di spesa per la campagna
elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l’applicazione di alcune disposizioni
contenute nella citata legge n. 515/2013, come modificata dalla anzidetta legge n.96/2012, riguardanti, tra l’altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

8) Diffusione di sondaggi demoscopici
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 18 settembre 2021, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

9) Inizio del divieto di propaganda
Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 2 a lunedì 4 ottobre 2021, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei
giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri
dall’ingresso delle sezioni elettorali.

E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

10) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici
L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti
di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l’ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, peraltro, che l’eventuale presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da  parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

Circolare Prefettura di Milano n.59 del 19.08.2021 - Adempimenti in materia di propaganda elettorale

vademecum propaganda elettorale
24-09-2021
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